Lo statuto
Art. 1
L’associazione è denominata “Centro Studi Naturalistici Bresciani” ed ha sede legale presso il domicilio del presidente pro tempore e recapito presso il Museo di Scienze Naturali.
Art. 2
Il Centro Studi Naturalistici Bresciani è un’associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che ha per oggetto lo studio e la promozione della storia naturale, con particolare riferimento alla provincia di Brescia. In particolare l’associazione si propone di:
promuovere e favorire le ricerche e gli studi naturalistici, sia individuali che di gruppo, con particolare riguardo al territorio della provincia di Brescia;
contribuire alla raccolta di reperti scientifici naturalistici per arricchire le collezioni del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia;
raccogliere materiale didattico ed ogni documentazione riguardante le discipline naturalistiche;
pubblicare i risultati delle ricerche scientifiche promosse dall&146;associazione stessa, con preferenza per la rivista “Natura Bresciana” e relative monografie;
promuovere e partecipare a seminari, convegni, conferenze ed incontri relativi alle discipline naturalistiche;
collaborare con enti pubblici e privati che perseguano scopi analoghi a quelli del Centro, con particolare riguardo a quelli operanti nella provincia di Brescia;
contribuire alla tutela del patrimonio naturalistico bresciano, collaborando, in virtù della propria vocazione di centro di ricerca, ad iniziative pubbliche e private di tutela del territorio;
farsi parte attiva nella produzione di ricerche e studi naturalistici e nell’attività di educazione e divulgazione naturalistica.
L’associazione è improntata al rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra i sessi.
Art. 3
Il Centro Studi Naturalistici Bresciani per raggiungere i propri scopi si potrà avvalere:
dei locali e degli strumenti del Museo Civico di Scienze naturali di Brescia, in conformità alle norme previste dal regolamento del Museo ed alle eventuali convenzioni che potranno essere prese con le competenti autorità;
del proprio patrimonio, costituito dai beni di cui è proprietario, dalle quote versate dai soci, da eventuali ulteriori contributi versati dai soci e da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti ricevuti da enti pubblici o da privati.
In nessun caso l’associazione potrà distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 4
Il Centro Studi Naturalistici Bresciani si articola nelle seguenti sezioni:
zoologia (vertebrati);
zoologia (invertebrati);
botanica;
micologia;
idrobiologia;
paleontologia;
geologia e mineralogia;
antropologia ed archeologia preistorica.
Art. 5
Possono essere soci del Centro Studi Naturalistici Bresciani tutti coloro che manifestino un serio interesse per gli scopi dell’associazione. L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Il Direttore del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia è socio di diritto. La domanda di associazione va diretta al consiglio direttivo, l’aspirante socio deve essere presentato da due soci che devono firmare la richiesta di associazione; nella prima riunione dell’assemblea, successiva al ricevimento della domanda, l’assemblea, verificati i requisiti di cui al comma precedente, delibera l’ammissione del nuovo socio. Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale, il cui ammontare è deciso di anno in anno dal consiglio direttivo e sottoposto per l’approvazione all’assemblea che approva il bilancio. La qualità di socio e la relativa quota sono intrasmissibili e la quota non è rivalutabile. La qualità di socio si perde:
per dimissioni (inviate a mezzo lettera al consiglio direttivo), senza alcun onere per il socio dimissionario;
per morosità nel versamento della quota annuale, su deliberazione dell’assemblea;
per radiazione, su deliberazione dell’assemblea, quando il socio si renda responsabile di azioni contrarie all’interesse o al buon nome dell’associazione.
Il socio escluso ai sensi delle lettere b) e c) potrà ricorrere al collegio dei probiviri, i quali provvederanno ai sensi dell’art. 11 del presente statuto, resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 24 c.c. L’assemblea può nominare soci onorari. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto all’assemblea dei soci.
Art. 6
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Presidente e il Vice Presidente;
Il Collegio dei Probiviri;
L’Organo di Controllo Contabile, se nominato.
Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione si avvale delle prestazioni volontarie dei propri soci. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per l’attività prestata quali membri di tali organi.
Art. 7
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola col pagamento della quota; ogni socio ha diritto ad un voto, delegabile ad altro socio. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe per ogni assemblea. Essa è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale precedente, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea viene convocata dal presidente, su deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di tanti soci che rappresentino un terzo dell’associazione. La convocazione va fatta a mezzo lettera indirizzata al domicilio dei soci, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’assemblea (di prima e seconda convocazione) nonché dell’ordine del giorno, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata; in caso di evidente urgenza il termine potrà essere ridotto ad una settimana. L’assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione (e successivo promemoria inviato una settimana prima della riunione stessa), all’indirizzo di posta elettronica notificato alla associazione per tale scopo ed annotato nell’elenco soci; a tal fine il presidente dell’assemblea verificherà, mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provider), che tutti i soci abbiano ricevuto l’avviso. L’assemblea in prima convocazione delibera con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, dopo mezz’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del consiglio direttivo non votano nelle deliberazioni aventi ad oggetto la propria responsabilità e l’approvazione del bilancio. Per le modifiche del presente statuto è necessaria la presenza della metà dei soci, per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Le competenze dell’assemblea sono:
eleggere i membri del consiglio direttivo, con votazione a scrutinio segreto; a seguito dell’elezione il consiglio direttivo uscente dovrà, nel più breve termine possibile e comunque non oltre quindici giorni dopo le elezioni, convocare il nuovo consiglio eletto, per il passaggio delle consegne; in caso il consiglio uscente non provvedesse, allo scadere del termine suddetto il nuovo consiglio si dovrà considerare pienamente insediato ed investito di tutti i poteri;
eleggere i membri del collegio dei probiviri e, se vi sono le condizioni, i membri dell’organo di controllo contabile;
approvare i bilanci;
approvare il programma annuale elaborato dal consiglio direttivo;
deliberare l’ammissione dei nuovi soci e l’esclusione dei soci morosi o indegni;
deliberare in merito ad ogni altra questione che venga ad essa demandata dal consiglio direttivo o da un numero di soci che rappresenti un terzo dei soci;
deliberare in merito alle modifiche del presente statuto ed allo scioglimento dell’associazione e conseguenti deliberazioni.
Tutte le delibere, tranne l’elezione del consiglio, vengono prese con voto palese.
Art. 8
Il consiglio direttivo è composta da nove membri, di cui otto elettivi ed uno di diritto, nella persona del Direttore del Museo Civico di Scienze naturali di Brescia. Ogni singola sezione non potrà essere rappresentata in consiglio da più di tre membri. I membri del consiglio direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili, in nessun caso ogni consigliere potrà coprire più di due mandati consecutivi; nel caso in cui venisse a mancare, per qualsiasi causa, un numero di consiglieri non superiore a due, il consiglio, nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, ne coopterà uno nuovo, tale cooptazione dovrà essere ratificata dall’assemblea alla prima riunione successiva a tale evento; le disposizioni di cui al presente comma valgono anche per il presidente, il vice presidente ed il segretario-tesoriere. In caso venisse a mancare un numero di consiglieri superiore a due, il consiglio provvederà immediatamente a convocare l’assemblea per la reintegrazione del consiglio. I consiglieri nominati in tale occasione o quelli cooptati decadranno alla normale scadenza del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario-tesoriere. Il membro di diritto non può essere eletto presidente o vice-presidente. Il consiglio direttivo ha il potere di indirizzo relativamente alle attività dell’associazione e annualmente redige il programma delle attività, al quale, previa approvazione dell’assemblea, dà esecuzione, ha inoltre il potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione e redige il bilancio annuale. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre componenti e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammessa delega. In caso di parità, sarà decisivo il voto del presidente.
Art. 9
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo. Il segretario-tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell’associazione, verbalizza, se ritenuto necessario, le riunioni dell’’assemblea e del consiglio direttivo, provvede alle comunicazioni richieste dall’art. 4 nr. 7 della legge regionale 28/1996 della Regione Lombardia, tiene ed aggiorna l’elenco dei soci, provvede a consegnare una copia del presente statuto ed una copia dell’elenco degli associati ad ogni nuovo socio e dirama le convocazioni delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo. Tutti gli atti, registri e documenti dell’associazione sono liberamente consultabili dai soci, previo accordo con il segretario.
Art. 10
Qualora, durante un esercizio sociale, la somma delle voci del solo attivo del bilancio di quell’esercizio dovesse superare la cifra di venticinquemila euro o qualora norme di legge lo richiedessero, l’assemblea provvederà a nominare un organo di controllo contabile costituito da tre membri, anche non soci, in possesso di adeguata preparazione tecnica. La carica di membro dell’organo di controllo contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Al rinnovo dell’organo si provvede solo nel caso permangano le condizioni di cui al primo comma. L’organo è presieduto dal membro più anziano di età, che provvede anche a convocarlo almeno una volta all’anno, una settimana prima dell’assemblea che approva il bilancio per gli opportuni controlli contabili sul bilancio stesso, esso decide a maggioranza con la presenza di tutti i membri. Ha potere di controllo sulla contabilità dell’associazione ed il dovere di verificare l’adempimento di tutti gli oneri ed obblighi tributari ai quali fosse tenuta l’associazione. I membri, previo avviso al presidente dell’organo, potranno in ogni momento, anche disgiuntamente tra loro, visionare le scritture contabili e verificare le consistenze di cassa.
Art. 11
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall’assemblea tra i soci che abbiano almeno dieci anni di anzianità di appartenenza all’associazione, abbiano superato i cinquanta anni di età e dimostrino doti di imparzialità e serietà oltre ad un’approfondita conoscenza dello statuto. Essi durano in carica sei anni e sono rieleggibili. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Essi non votano nelle deliberazioni assembleari relative all’esclusione dei soci ai sensi dell’art. 5. I probiviri dirimono, secondo equità e secondo le norme del presente statuto, le controversie tra gli organi dell’associazione e tra soci ed organi dell’associazione. Decidono inoltre sui ricorsi presentati dai soci esclusi ed hanno il potere di reintegrare detti soggetti nella qualità di socio. Il collegio è presieduto e convocato dal membro più anziano di età e delibera a maggioranza, con la presenza di tutti e tre i membri, non oltre trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 12
L’anno associativo dura dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 13
L’associazione potrà sciogliersi per volontà dei soci o per impossibilità nel perseguimento degli scopi sociali protratta per più di tre anni. In caso di scioglimento l’assemblea eleggerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale, che dovrà comunque essere devoluto ad uno o più enti senza scopo di lucro, pubblici o privati, che svolgano ricerche scientifiche naturalistiche, con preferenza per quelli operanti nella provincia di Brescia, ed in particolare per il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, oppure a fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Modifiche allo statuto
L’assemblea dei soci, in presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ha il potere di modificare lo statuto. Pertanto, dopo l’adozione dello statuto, sono state introdotte le seguenti modifiche:
Modifica del 4 aprile 2005
A parziale modifica dell’articolo 8 dello statuto, l’assemblea all’unanimità delibera che soltanto il presidente non possa essere eletto per più di due mandati consecutivi; gli altri membri del consiglio possono essere rieletti più volte senza limiti.